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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: PUBBLICATO IL BANDO 2020-2021

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Il 4 settembre u.s. è stato pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il bando di Servizio Civile Universale 2020-2021 rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni alla scadenza del bando) in possesso del diploma di scuola superiore.

I progetti Unpli Lazio approvati e finanziati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale sono: 

Per ciascun progetto la Pro Loco “Città di Anzio” avrà n. 1 volontario.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è giovedì 10 ottobre 2019 ore 14,00.  

Per tutte le informazioni potete consultare il sito https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it

Le date della selezione, che si svolgerà a Palazzo Doria Pamphilji (Valmontone), saranno pubblicate non appena disponibili. Per gli aggiornamenti si rimanda al sito https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it.

ATTENZIONE: a partire da quest’anno, la domanda si fa solamente ONLINE ed è necessario avere lo SPID (se ne può fare richiesta, gratuitamente, c/o Poste Italiane).

Di seguito il testo completo del Bando Ordinario 2019:

Con il presente bando e con gli allegati che di esso fanno parte integrante e sostanziale, è indetta la selezione di 39.646 operatori volontari da impegnare nel 2019-2020 nei 3.797 progetti di servizio civile universale finanziabili con le risorse a disposizione per l’anno 2019 richiamate nelle premesse.

In particolare:

223 operatori volontari saranno avviati in servizio in 1.454 progetti “ordinari” da realizzarsi in Italia presentati dagli enti iscritti all’Albo di servizio civile universale o all’Albo nazionale (Allegato 1);
951 operatori volontari saranno avviati in servizio in 130 progetti “ordinari” da realizzarsi all’estero presentati dagli enti iscritti all’Albo di servizio civile universale, all’Albo nazionale o agli Albi delle Regioni e delle Province Autonome (Allegato 2);
196 operatori volontari saranno avviati in servizio in 167 progetti con misure aggiuntive da realizzarsi in Italia, di cui all’art. 2, presentati dagli enti iscritti all’Albo di servizio civile universale, all’Albo nazionale o agli Albi delle Regioni e delle Province Autonome (Allegato 3);
276 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.046 progetti “ordinari” da realizzarsi in Italia presentati dagli enti iscritti agli Albi delle Regioni e delle Province Autonome, da realizzarsi nei territori di propria competenza (Allegati 4 – 24).
I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.

Possono partecipare alla selezione i giovani in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, secondo le condizioni ivi specificate. Ciascun giovane può presentare una sola domanda di partecipazione al bando e per un solo progetto.

La data di avvio in servizio degli operatori volontari è differenziata per i diversi progetti e viene stabilita tenendo conto del termine delle procedure di selezione e di compilazione delle graduatorie da parte di ciascun ente, delle esigenze specifiche del progetto nonché dei tempi necessari al Dipartimento per l’esame delle graduatorie di cui all’articolo 6. L’avvio in servizio dovrà in ogni caso avvenire entro il 30 aprile 2020. Il Dipartimento pubblica il calendario generale delle date di avvio in servizio e provvede ad informare ciascun ente della data da cui decorre l’impiego degli operatori volontari affinché gli stessi siano tempestivamente e correttamente informati.

Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 439,50. Per gli operatori volontari impegnati in progetti che prevedono la permanenza all’estero si prevede che a tale somma si aggiunga una specifica indennità, nonché il vitto e l’alloggio, così come dettagliato all’articolo 9. Le somme spettanti agli operatori volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento.

Qualora l’operatore volontario risieda in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al rimborso da parte del Dipartimento delle spese del solo viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto (aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti il mezzo più economico), previa presentazione del relativo titolo di viaggio al responsabile della sede medesima. Parimenti ha diritto al rimborso delle spese per il raggiungimento del luogo di residenza al termine del servizio, che avverrà con le stesse modalità.

Agli assegni attribuiti agli operatori volontari si applicano le disposizioni di cui all’art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 40/2017. Il periodo prestato come operatore volontario di servizio civile è riconosciuto ai fini previdenziali, a domanda, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 4, comma 2, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Per gli operatori volontari è prevista una assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del servizio stipulata dal Dipartimento, cui si può aggiungere per alcuni progetti un’assicurazione integrativa attivata dall’ente laddove siano previste particolari attività.

Al termine del servizio all’operatore volontario verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento del servizio civile redatto sulla base dei dati forniti dall’ente, oltre ad un attestato o certificazione di riconoscimento e valorizzazione delle competenze prodotto dall’ente stesso, secondo le modalità previste da ciascun progetto.

Progetti con misure aggiuntive

I progetti con misure aggiuntive si differenziano dagli ordinari in quanto prevedono anche l’attuazione di una o due delle seguenti misure del servizio civile universale introdotte dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40:

un periodo di servizio in un altro Paese dell’Unione Europea, pari a 1, 2 o 3 mesi, oppure, in alternativa, un periodo di tutoraggio finalizzato a facilitare l’accesso al mercato del lavoro degli operatori volontari, pari a 1, 2 o 3 mesi;
modalità e strumenti per favorire la partecipazione ai progetti di servizio civile universale di giovani con minori opportunità.
La misura o le misure aggiuntive eventualmente previste sono specificatamente indicate nei progetti.

Requisiti di ammissione

Per l’ammissione alla selezione è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.
Se si intende partecipare ai progetti dedicati ai giovani con minori opportunità, fermo il possesso dei requisiti sopra indicati, occorre appartenere alla categoria specifica indicata dal progetto.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Non possono presentare domanda i giovani che:

  • appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;
  • abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale o universale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
  • abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando.

Possono presentare domanda di servizio civile i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al presente articolo:

abbiano interrotto il servizio civile nazionale o universale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura del progetto o della sede di attuazione su richiesta motivata dell’ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
abbiano interrotto il servizio civile nazionale o universale a causa del superamento dei giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
abbiano già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani”, nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for Alle nell’ambito dei progetti per i Corpi civili di pace.
Gli operatori volontari impegnati, nel periodo di vigenza del presente bando, nei progetti per l’attuazione del Programma europeo Garanzia Giovani o nei progetti per i Corpi civili di pace possono presentare domanda ma, qualora fossero selezionati come idonei, potranno iniziare il servizio civile solo a condizione che si sia intanto naturalmente conclusa – secondo i tempi previsti e non a causa di interruzione da parte del giovane – l’esperienza di Garanzia Giovani o dei Corpi civili di pace.

Obblighi di pubblicazione a carico degli enti

Per consentire ai giovani di disporre di tutti gli elementi per compiere la migliore scelta del progetto per cui presentare domanda, gli enti titolari dei progetti pubblicano sulla home page dei propri siti internet, oltre all’elenco dei progetti di propria competenza, anche una scheda sintetica per ciascun progetto che riporti le informazioni essenziali per orientare il giovane alla scelta, secondo i format riportati negli Allegati A e B. Sarà facoltà dell’ente pubblicare, in aggiunta alla scheda sopra richiamata, anche l’intero elaborato progettuale, avendo altresì l’onere di rispondere a proprio carico ad eventuali ulteriori richieste di approfondimento da parte dei giovani.

E’ obbligo per gli enti pubblicare sulla home page dei propri siti internet il link alla piattaforma Domanda On Line (di seguito piattaforma DOL), unico strumento attraverso il quale deve essere compilata e presentata la domanda di cui all’articolo 5; andranno inoltre indicati i giorni e gli orari di apertura delle proprie sedi per fornire informazioni o supporto ai giovani che ne avessero necessità.

Presentazione delle domande

Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.

Invece, i cittadini appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, e i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

La piattaforma, che consente di compilare la domanda di partecipazione e di presentarla, ha una pagina principale “Domanda di partecipazione” strutturata in 3 sezioni (1-Progetto; 2-Dati e dichiarazioni; 3-Titoli ed esperienze) e in un tasto “Presenta la domanda”. Sui siti web del Dipartimento www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL.

Il giorno successivo alla presentazione della domanda il Sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta entro e non oltre le ore 14:00 del 10 ottobre 2019. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL.

Procedure selettive

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente che realizza il progetto prescelto.

L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. Si ricorda che l’eventuale esclusione di un candidato dal colloquio deve essere tempestivamente comunicata all’interessato, specificandone la motivazione.

La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana.

L’ente deve applicare la procedura selettiva verificata e approvata in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, oppure attenersi ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet.

L’ente valuta i titoli presentati e, nel caso utilizzi i criteri di cui al citato decreto, compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in Allegato C, attribuendo il relativo punteggio. Se utilizza invece la propria procedura selettiva deve comunque compilare una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti.

I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista dal sistema di selezione adottato (per il sistema di selezione di cui al citato decreto tale soglia è pari a 36/60) sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni; in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio.

L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda.

A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.

Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti, i candidati non idonei e quelli che non si sono presentati al colloquio.

Alla graduatoria deve essere assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità sul proprio sito web; in aggiunta l’ente può utilizzare ogni altra idonea modalità.

Adempimenti dell’operatore volontario per l’avvio al servizio

Ciascun candidato idoneo selezionato accedendo all’area riservata del sito del Dipartimento attraverso SPID o con le credenziali ricevute per entrare nella piattaforma DOL, scarica, per la sottoscrizione, il contratto di servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche e assicurative e gli obblighi di servizio di cui all’articolo 10.

Specifiche operative per i progetti di servizio civile all’estero

Per gli operatori volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all’estero e di progetti che prevedono la misura aggiuntiva di un periodo di 1, 2 o 3 mesi in uno dei Paesi UE, è prevista una indennità giornaliera, in aggiunta all’assegno mensile di € 439,50, da corrispondersi per il periodo di effettivo servizio all’estero, differenziata in base al criterio del “costo Paese” in cui gli operatori volontari sono impegnati. La predetta indennità aggiuntiva non è corrisposta durante i periodi di servizio in cui gli operatori volontari si trovano nel territorio nazionale (compresi quelli dedicati ad attività formative) e durante i periodi di permesso, anche se fruiti all’estero. Parimenti detta indennità non è corrisposta ai giovani residenti nel Paese dove si realizza il progetto. Nel caso di malattia all’estero l’indennità è corrisposta per i primi 15 giorni per i progetti di durata pari a 12 mesi; per i progetti con misure aggiuntive di minore durata i giorni sono calcolati proporzionalmente.

La misura dell’indennità estera giornaliera spettante agli operatori volontari è specificata nella tabella di cui all’Allegato E.

Le spese di trasporto per il viaggio di andata e ritorno dall’Italia al Paese estero di inizio e fine progetto e, se previsto dal progetto, per un viaggio di andata e ritorno intermedio, sono anticipate dall’ente che realizza il progetto e rimborsate dal Dipartimento nei limiti delle indicazioni fornite dallo stesso Dipartimento.

Obblighi di servizio degli operatori volontari

Il rapporto di servizio civile si instaura con la sottoscrizione, da parte del giovane selezionato, del contratto di cui all’articolo 8, che prevede, tra l’altro, il trattamento giuridico ed economico dell’operatore volontario, nonché le norme di comportamento alle quali lo stesso deve attenersi e le relative sanzioni qualora non dovesse rispettarle.

In linea generale è fatto obbligo all’operatore volontario di rispettare l’orario di servizio, di svolgere le attività previste dal progetto e di seguire le prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine all’organizzazione delle attività.

L’operatore volontario non può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile.

Il dettaglio degli adempimenti, dalla presentazione in servizio del giovane selezionato fino al termine del servizio stesso, è contenuto nelle Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del 14 gennaio 2019, documento consultabile sul sito del Dipartimento.

Per quanto riguarda in particolare gli operatori volontari che saranno impegnati in progetti all’estero e nei progetti con misure aggiuntive che prevedono un periodo di permanenza nei Paesi UE, nei 30 giorni precedenti la partenza per il Paese di destinazione gli stessi sono anche obbligati, per motivi di sicurezza, all’iscrizione al sito www.dovesiamonelmondo.it del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L’ente titolare del progetto deve verificare l’effettiva iscrizione degli operatori volontari al predetto sito, in quanto l’inosservanza di tale adempimento preclude la partenza all’estero degli operatori volontari non registrati. L’eventuale erronea partenza all’estero di operatori volontari non registrati comporta l’immediato rientro degli stessi in Italia con addebito agli enti del costo del viaggio di rientro.

Gli operatori volontari in servizio all’estero e quelli che svolgono un periodo di servizio presso i Paesi UE devono, inoltre, attenersi alle norme di comportamento e alle disposizioni inerenti la sicurezza impartite dagli enti, nonché alle avvertenze fornite dalle competenti autorità diplomatiche.

Per tutti gli operatori avviati al servizio civile l’interruzione del rapporto, senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta l’impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il mancato rilascio dell’attestato di svolgimento del servizio.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 – di seguito Regolamento – i dati personali dei candidati e poi degli operatori volontari sono trattati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Capo Dipartimento pro-tempore. I dati forniti sono utilizzati dal Dipartimento, in qualità di “Titolare del trattamento” e dall’ente che cura la procedura selettiva e che impiegherà l’operatore volontario, in qualità di “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del Regolamento. Qualora l’ente sia iscritto ad un Albo regionale del servizio civile, anche la relativa Regione o Provincia Autonoma opera in qualità di “Responsabile del trattamento”, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del Regolamento, per le attività di competenza. I dati forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e dal presente bando per le finalità di espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di servizio civile, sono trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso, alla realizzazione del progetto di servizio civile e alle attività istituzionali del Dipartimento. Il trattamento dei dati può avvenire anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati nei modi e nei limiti necessari per perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La comunicazione dei dati personali e l’autorizzazione al loro trattamento sono necessarie ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa. Ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi specificati, il Dipartimento potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati altre categorie dei dati personali relativi a candidati e operatori volontari. Il Titolare del trattamento può trasferire i dati personali raccolti a soggetti pubblici o privati che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso e anche a soggetti pubblici o privati al di fuori del territorio nazionale per i giovani avviati al servizio civile soltanto per finalità connesse all’attuazione di progetti da svolgersi presso sedi estere. Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, pone in atto misure idonee a garantire che i dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti e impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a tutelare i dati personali dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. I Responsabili del trattamento si impegnano a garantire misure organizzative e tecniche idonee alla tutela dei dati personali trattati. La comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatta salva l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. In ogni momento, gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 12-23 del Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere con richiesta scritta inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale all’indirizzo di casella di posta elettronica dpo@serviziocivile.it. Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.

Disposizioni transitorie e finali

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento derivante dal presente bando, limitatamente alle attività di specifica ed esclusiva competenza del Dipartimento, è il dirigente del Servizio assegnazione, gestione e formazione dell’Ufficio per il Servizio Civile Universale del Dipartimento.

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